#324 - 18 febbraio 2023
AAAAA ATTENZIONE questo numero resterà in rete fino alla mezzanotte del 3 maggio quando lascerà il posto al numero 351. - BUONA LETTURA - ORA ANTICA SAGGEZZA - Gli angeli lo chiamano piacere divino, i demoni sofferenza infernale, gli uomini amore. (H.Heine) - Pazzia d'amore? Pleonasmo! L'amore è già  in se una pazzia (H.Haine) - Nel bacio d'amore risiede il paradiso terrestre (Lord Byron) - Quando si comincia ad amare si inizia a vivere (M. de Scudery) - L'amore è la poesia dei sensi ( H. De Balzac) - Quando il potere dell'amore supererà  l'amore per il potere, sia avrà  la pace (J. Hendrix)
Ambiente

Una lettera all'On. Prof. Gilberto Pichetto Fratin Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Fonti Rinnovabili e Deregulation

Caro Ministro

È ora di ascoltare anche i Difensori del Paesaggio e della Biodiversità

Caro Ministro

Gentile signor Ministro.
Sono ormai diversi anni che le scriventi Associazioni, molte delle quali riconosciute dal Ministero dell’ambiente (con alcune di esse che hanno fatto parte del Consiglio Nazionale dell’ambiente sin dall’istituzione del Ministero nel 1986), raggruppate da circa due anni nella #CoalizioneArticolo9, si adoperano affinché la diffusione nel nostro Paese degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili abbia luogo arrecando il minor danno possibile all’ambiente, alla biodiversità ed al paesaggio, tutelati dall’art. 9 della Costituzione.

È infatti nostra ferma convinzione che sia necessario evitare che i rimedi messi in campo per fronteggiare, nello scorcio di questo decennio, le sfide climatiche ed energetiche che abbiamo davanti, costino al nostro Paese un prezzo troppo elevato in termini di danneggiamento dell’ambiente, perdita di biodiversità e deturpazione del paesaggio e dei beni culturali, con grave danno anche per le aspettative di sviluppo del turismo e delle attività economiche, già duramente provate dalla pandemia, che su tali peculiarità italiane si basano.

20 anni di FER senza alcuna pianificazione.
Desideriamo in questa sede ricordarLe, sig. Ministro, come a partire dai primi anni di questo secolo, all’indomani del recepimento nel diritto italiano della Direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e sino agli anni più recenti allorché l’Unione Europea ha fissato ‒ con il pacchetto Fit for 55% in attuazione del Deal europeo ‒ obiettivi di decarbonizzazione estremamente ambiziosi (riduzione entro il 2030 delle emissioni nette di gas ad effetto serra nell’UE di almeno il 55% rispetto al 1990), la realizzazione degli impianti eolici e fotovoltaici nel nostro Paese abbia avuto luogo in assenza di qualsiasi pianificazione sul territorio.
La loro ubicazione è stata di fatto lasciata alla libera scelta degli operatori del settore delle rinnovabili, a causa di una improvvida previsione del Legislatore che si è limitato a porre in capo alle Regioni null’altro che la facoltà di procedere alla indicazione di aree e siti non idonei all’installazione di specifiche tipologie di impianti (sulla base di linee guida nazionali emanate soltanto nel 2010 dal MISE, a distanza di ben sette anni dal legislativo 387/2003 di recepimento della Direttiva di cui sopra), anziché l’obbligo di una vera e propria pianificazione territoriale integrata, come la logica ed il buon senso avrebbero consigliato.

Il Governo è in grave ritardo sul proprio stesso decreto.
L’ambizioso strumento finanziario varato dall’UE in risposta alla crisi pandemica esplosa nel 2020, rappresentato dal Regolamento del 12 febbraio 2021 sul Recovery Plan che ha dato luogo al PNRR dell’Italia, e che sostiene – con il suo principale pilastro rappresentato dalla “transizione verde” ‒ anche il raggiungimento degli obiettivi climatici prima richiamati, aveva fatto ben sperare ‒ in considerazione del suo nutrito corredo di regole e scadenze temporali il cui puntuale rispetto costituisce condizione inderogabile per l’ottenimento delle varie tranches di finanziamenti europei - che fosse finalmente giunto il momento per il ns. Paese di dotarsi di adeguati strumenti di pianificazione per una corretta realizzazione degli impianti sul territorio.
Il lancio del PNRR ha coinciso infatti temporalmente con il recepimento della Direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (c.d. RED II), recepita dal Governo con il Decreto legislativo 199/2021che ha fatto propri i principi e criteri direttivi impartiti dall’art. 5 della Legge delega n. 53 dell’aprile 2021, in particolare quello secondo cui dovrà essere prevista una disciplina per la individuazione delle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali .... nonché delle specifiche competenze dei Ministeri dei beni culturali e dell'ambiente, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi... compatibilmente con la disponibilità di risorse rinnovabili.
Viene poi stabilito che, entro i sei mesi successivi, le Regioni, sulla base della disciplina emanata dal Governo, avrebbero individuato con proprie leggi le aree idonee in cui realizzare gli impianti.
Malgrado ciò il Decreto legislativo di recepimento, entrato in vigore il 15 dicembre 2021, anziché recare già al suo interno (magari con un apposito allegato) detta disciplina contenente i criteri per l’individuazione delle aree, con il suo art. 20 ha inopportunamente rinviato tale fondamentale adempimento a futuri decreti da emanarsi entro i successivi sei mesi dal Ministro della transizione ecologica (oggi dell’ambiente e della sicurezza energetica), ovvero entro il 15 giugno 2022.
Ad oggi, scaduto da oltre sette mesi il predetto termine, tali decreti del Ministro dell’ambiente non hanno ancora visto la luce, malgrado si registri un’ulteriore accelerazione da parte delle istituzioni europee nel varare ulteriori iniziative indirizzate verso l’indipendenza energetica dell’UE, motivate dalla grave crisi internazionale in atto.

L’Europa: semplificare, ma nel rispetto della pianificazione
Il 18 maggio 2022 è stata infatti definitivamente adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio la Proposta di Direttiva che modifica la citata Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili insieme ad altre due Direttive sulla prestazione e sull’efficienza energetica. In essa si stabilisce in particolare che gli S.M. oltre a (art. 15-ter) individuare le zone terrestri e marine necessarie per l’installazione degli impianti… da fonti rinnovabili che servono ad apportare i rispettivi contributi nazionali all’obiettivo di energia rinnovabile per il 2030, dovranno altresì (art. 15-quater) adottare (entro un termine che verrà definito in sede di approvazione della proposta) uno o più piani (da sottoporre a valutazione ambientale strategica) che designano, nelle zone di cui all’art. 15-ter, “zone di riferimento per le energie rinnovabili” per uno o più tipi di fonti sia a terra che in mare, in cui la diffusione delle energie rinnovabili non dovrebbe avere impatti ambientali significativi, dando priorità alle superfici artificiali ed edificate come i tetti, le infrastrutture di trasporto, i parcheggi, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere, i corpi idrici artificiali …ed escludendo i siti della rete Natura 2000, i parchi e le riserve naturali, le rotte migratorie individuate degli uccelli ed altre zone… Parallelamente a tale Proposta di Direttiva la Commissione UE ha altresì adottato, nello stesso giorno 18.05.2022, anche una Raccomandazione sull’accelerazione delle procedure autorizzative con cui, tra l’altro, rivolge un richiamo agli S.M. ad individuare rapidamente le zone … adatte alla realizzazione di progetti di energia rinnovabile ...
Ma, in considerazione delle lungaggini procedurali delle istituzioni europee per l’approvazione della proposta di Direttiva ed a fronte dell’aggravarsi della crisi energetica, il 22 dicembre 2022 il Consiglio UE ha emanato il Regolamento 2022/2577 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, immediatamente vigente, obbligatorio e direttamente applicabile negli S.M. per un periodo di 18 mesi.
Tra le disposizioni temporanee da esso introdotte, che hanno la finalità di accelerare ulteriormente la diffusione delle rinnovabili in sostituzione delle importazioni di gas naturale dalla Russia semplificando e velocizzando le procedure autorizzative, incluse quelle già in corso al 30 dicembre 2022, vi è la possibilità di esonero dall’obbligo di VIA per (art. 4) l’ installazione di apparecchiature ad energia solare in strutture artificiali esistenti o future, fatta salva la protezione del patrimonio culturale o storico ed altre esigenze, nonché, (art. 6) per tutte le tipologie di impianti ad energia rinnovabile, a condizione che il progetto sia ubicato in una zona dedicata alle energie rinnovabili… se gli Stati membri hanno stabilito tali zone dedicate alle energie rinnovabili… e che la zona sia stata oggetto di una valutazione ambientale strategica…
Come può vedersi si è dunque in presenza di un preciso ed ineludibile obbligo stabilito a livello europeo di designare le aree idonee per l’ubicazione degli impianti di rinnovabili, mentre il Ministero dell’ambiente da oltre un anno temporeggia con l’emanazione del D.M. che, malgrado quanto da Lei dichiarato il 7 dicembre 2022 nel corso di una Sua audizione in Commissione VIII° del Senato circa la sua imminente uscita, ad oggi non ha visto la luce.
Ma al momento ci preoccupa soprattutto il fatto che il Governo, anziché procedere con urgenza ad adottare le misure prescritte dal Regolamento, tra cui in primis la individuazione delle aree idonee, sia al momento impegnato nella messa a punto di un ponderoso D.L. per l’accelerazione delle procedure del PNRR.

La clausola del “non arrecare danno significativo” e la procedura di infrazione
Da quanto risulta dalle bozze circolate in questi giorni, tale strumento poco si preoccupa di attuare il predetto Regolamento, concentrandosi invece sulla stesura di farraginose disposizioni “semplificative” che, disattendendo ogni motivazione di carattere tecnico e culturale, puntano ad un’accelerazione “a tutti i costi”. Inoltre nulla è dato riscontrare in esso riguardo all’obbligo di rispettare la clausola del “non arreca danno significativo”, imprescindibile per tutti gli interventi finanziati dal PNRR e sul cui rispetto il MEF – RGS ha prodotto una puntuale “Guida operativa” lo scorso mese di ottobre.
Anche da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti si registra un serio ritardo nella messa a punto definitiva e successiva adozione dei tre Piani di gestione dello spazio marittimo, dovuti in attuazione della Direttiva 2014/89/UE, che andavano adottati entro il 31 marzo 2021 ma nelle cui bozze è del tutto assente la individuazione delle aree marine idonee alla realizzazione di impianti eolici offshore, pure essendo essa prescritta dall’art. 23 del già citato D. Lgs, 199/2021 e, da ultimo, anche dal punto (17) della Raccomandazione della Commissione europea prima citata. Tale ritardo ha peraltro generato già da mesi l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia da parte della Commissione UE.
Per questi motivi Le chiediamo, Sig. Ministro, di accordarci a breve un incontro affinché ci sia consentito di fornire il nostro contributo di proposte perché le iniziative legislative in itinere possano collocarsi sul miglior punto di equilibrio possibile tra lotta al cambiamento climatico ed alla crisi energetica e tutela dell’ambiente, della biodiversità e del paesaggio.
In attesa di un Suo cortese riscontro, voglia gradire i nostri più cordiali saluti.

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