Corte di giustizia dell’Unione europea
Protezione animali
sentenza 23 aprile 2015
La protezione degli animali durante il trasporto prevista dal diritto dell’Unione non cessa alle frontiere esterne dell’Unione.
Gli obblighi relativi agli intervalli di abbeveraggio e di alimentazione, nonché alla durata dei periodi di viaggio e di riposo vigono anche per la parte del trasporto che si svolge al di fuori dell’Unione.
Ai sensi del diritto dell’Unione, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti. In tale prospettiva il legislatore dell’Unione, mediante un regolamento, ha disciplinato dettagliatamente la protezione degli animali durante il trasporto.
Tale regolamento si basa, da un lato, sul principio secondo cui gli animali non devono essere trasportati in condizioni tali da rischiare di subire lesioni o sofferenze inutili e, d’altro lato, sulla considerazione che il benessere degli animali implica che i trasporti di lunga durata siano limitati nella misura del possibile.
Un organo giurisdizionale tedesco, il +Bayerischer Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa bavarese)*, desidera sapere se gli obblighi relativi al giornale di viaggio e il potere dell’autorità competente di esigere, eventualmente, modifiche si applichino, nel caso di un trasporto da uno Stato membro verso uno Stato terzo, anche alla parte del viaggio che si svolge all’esterno dell’Unione.
Con la sua sentenza la Corte di giustizia risponde affermativamente a tale questione.
Così, affinché il trasporto che comporta un lungo viaggio di equidi, bovini, ovini, caprini e suini possa essere autorizzato dall'autorità competente del luogo di partenza, l'organizzatore del viaggio deve presentare un giornale di viaggio realistico che consenta di ritenere che le disposizioni di tale regolamento saranno rispettate, anche nella parte del viaggio che si svolge all’esterno dell’Unione. La pianificazione del viaggio risultante dal giornale di viaggio deve mostrare che il trasporto previsto rispetterà , in particolare, le specifiche tecniche relative agli intervalli di abbeveraggio e di alimentazione nonché alla durata dei periodi di viaggio e di riposo . Qualora il giornale di viaggio non risponda a tali requisiti, l’autorità può esigere una modifica delle modalità di svolgimento del trasporto.