Le associazioni ambientaliste, ma non i Comitati,
possono interpellare il Ministero della Transizione Ecologica
Interpellanze ecologiche
Una nota di Marco Grondacci giurista ambientale
L’articolo 27 del Decreto Legge 77/2021 convertito nella legge 108/2021 (QUI) ha introdotto l’articolo 3-septies al DLgs 152/2006 (testo unico ambientale).
Secondo questo nuovo articolo le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni o province autonome di Trento e Bolzano, possono inviare al Ministero della transizione ecologica istanze di ordine generale sull’applicazione della normativa statale in materia ambientale.
Uno strumento positivo, come spiegherò nelle note che seguono, anche se…
questa possibilità poteva essere data pure ai cittadini organizzati in comitati.
Appare quindi uno strumento limitato rispetto, ad esempio, alla Petizione al Parlamento Europeo che può essere presentata da chiunque.
La risposta alle istanze inviate al Ministero della Transizione Ecologica deve essere data entro novanta giorni dalla data della loro presentazione.
Le indicazioni fornite nelle risposte alle istanze costituiscono criteri interpretativi per l’esercizio delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale, salva rettifica della soluzione interpretativa da parte dell’amministrazione con efficacia limitata ai comportamenti futuri dell’istante.
Resta salvo l’obbligo di ottenere gli atti di consenso, comunque denominati, prescritti dalla vigente normativa.
Nel caso in cui l’istanza sia formulata da più soggetti e riguardi la stessa questione o questioni analoghe tra loro, il Ministero della transizione ecologica può fornire un’unica risposta.
Il Ministero della transizione ecologica, in conformità all’articolo 3-sexies del DLgs 152/2006 (NOTA 1) e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 [QUI], pubblica senza indugio le risposte fornite alle istanze di cui al presente articolo nell’ambito della sezione “Informazioni ambientali” del proprio sito internet istituzionale di cui all’articolo 40 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, previo oscuramento dei dati comunque coperti da riservatezza, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
La presentazione delle istanze non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
NOTA 1: Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=