19 agosto: Giornata Mondiale della Fotografia
In attesa di più chiare direttive comunitarie
Fotolegge
di Guido Alberto Rossi
Avevo già scritto di questo problema nel N° 294 di Papale-Papale.it, del 23 ottobre 2021, ma ci torno su perché in questi tre anni la situazione è solo peggiorata.
Credo che uno dei mestieri più complicati e difficili al mondo sia fare il giudice nei tribunali, (anche fare il giudice di linea non è un lavoro facile, ma almeno ha l’aiuto della VAR). È un lavoraccio anche perché gli capitano mille situazioni diverse, dove tutte e due le parti coinvolte sostengono di aver ragione e chiaramente una delle due mente, poi ci si mettono i rispettivi avvocati, che ovviamente sostengono che il loro cliente ha ragione e ovviamente è innocente se è un caso di giustizia penale, qui forse può essere più facile giudicare, perché se il colpevole è stato preso dai carabinieri in flagrante e con la pistola ancora fumante, il suo avvocato può solo sperare di ottenere delle attenuati. Mentre nei tribunali civili succede di tutto e non ci sono pistole fumanti, ma solo quintali da carte che dicono quintali di bugie scritte ad arte da bravi o bugiardi avvocati per sostenere le ragioni dei propri clienti.
Ovviamente nei tribunali ci sono diverse sezioni specializzate per le diverse materie, ma nel nostro caso: il Copyright delle fotografie, le cose si complicano perché spesso i giudici non sembrano tecnicamente preparati o aggiornati con le leggi europee più recenti. Ci sono stati casi dove i giudici hanno confuso le diapositive con le fotocopie o che hanno sostenuto che fotografare il Dalai Lama in un ritratto posato in studio, sia una foto facile e banale, l’ultima discutibile sentenza di cui sono a conoscenza, riguarda il watermark (quella filigrana che si mette in sovraimpressione alle foto pubblicate sui siti dei fotografi o delle agenzie per proteggere le immagini dai ladroni) I giudici del caso in questione hanno dato torto al fotografo, sostenendo nella motivazione che il watermark deve essere permanente e inamovibile! Cosa ovviamente assurda, perché quando un qualcuno acquista i diritti per utilizzare una fotografia, non vuole certamente una scritta di disturbo in mezzo all’immagine e comunque i ladroni, le foto le sgraffignano dai siti che le hanno legittimamente pagate tanto o poco, ma comunque legittimamente acquistate, le cercano su Google, dove nonostante ci siano chiari avvisi per proteggere il Copyright, nessuno sembra leggerli anzi moltissimi pensano anche in buona fede e completa asinaggine che tutto quello che si vede online si possa scaricare ed utilizzare a piacimento.
In ultimo poi ci sono i mascalzoni che con programmi appositi cancellano la filigrana, un po' come fanno i falsari di banconote. Quindi è evidente che questi giudici abbiano un’idea molto vaga dell’argomento. So che i tribunali fanno continuamente dei corsi di formazione ai propri giudici, ma non mi risulta che sia stato mai fatto un corso anche di soli cinque minuti sulla fotografia, ai giudici della sezione che si occupa delle problematiche del copyright e questo è male. Ma poi avvocati specializzati nella materia mi dicono che non è infrequente che i tribunali si dimostrino deboli o restii nella applicazione del diritto dell’Unione europea.
Pochi mesi fa ho ascoltato una conferenza di Tau Visual, di Roberto Tomesani, (unica associazione fotografica che parla di diritti e copyright) sulla materia e ovviamente a parlare era un avvocato che reputo competente nella materia, l’avv. Pezzi di Bologna, il quale affermò che sarebbe stata solo questione di tempo per vedere i nostri giudici adeguarsi a interpretazioni dettate dal diritto dell’Unione Europea, Ovviamente durante la conferenza molti fotografi hanno raccontato le loro avventure giudiziarie, il più delle volte negative. Ebbene, l’ho consultato nuovamente per completare questo articolo in maniera seria ed ecco cosa mi scrive:
Storicamente, la giurisprudenza italiana ha oscillato tra le due categorie: le opere fotografiche e le foto semplici. Questa distinzione era spesso basata su valutazioni soggettive, come il contenuto artistico o la capacità di suscitare emozioni. Tuttavia, questa interpretazione risulta inadeguata e necessita di un approccio più uniforme e conforme al diritto europeo.
Una recente sentenza della Corte di cassazione (11413 del 29 aprile) ha riaffermato che il diritto d’autore va interpretato in modo uniforme nel quadro giuridico europeo, imponendo anche ai più distratti interpreti una lettura corretta delle norme vigenti. Non mancano infatti sentenze di merito che fanno pensare ad un approccio esclusivamente domestico alla disciplina. Il diritto d'autore in Italia deve invece essere interpretato alla luce del diritto dell’unione, che mira all'armonizzazione delle normative tra gli Stati membri. Le direttive europee, integrate dalle sentenze della Corte di Giustizia Europea, hanno valore vincolante e prevalgono sulle leggi nazionali in caso di conflitto. Quindi secondo la Corte di Giustizia Europea, un'opera fotografica deve soddisfare due requisiti: la fissazione su un supporto tangibile che garantisce precisione, obbiettività e l'originalità. La tangibilità distingue un'opera da un'idea, mentre l'originalità si riferisce alla provenienza dell'opera da un essere umano attraverso scelte libere e creative.
Concludendo, dobbiamo sperare in bene, augurandoci che i giudici si istruiscano e adeguino velocemente. In caso contrario dobbiamo solo sperare che un fotografo italiano venga arrestato e incatenato in qualche tribunale straniero e proclamato santo e innocente da qualche partito politico nostrano e mandato a perorare la nostra causa a Bruxelles.